SCONTO
IRPEF DEL 20% PER CHI ACQUISTA
O
REALIZZA UN ALLOGGIO DA AFFITTARE
È
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 8 settembre 2015,
che attua le misure previste dal Decreto Sblocca Italia. È prevista
una deduzione
dal reddito ai fini Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto
di un alloggio da destinare alla locazione a canone concordato per un
periodo non inferiore a otto anni. Beneficiano del bonus gli acquisti
fino a 300
mila euro
effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
La
deduzione non può quindi superare i 60
mila euro.
Per beneficiare dell'agevolazione è
necessario acquistare un immobile da un’impresa di costruzione o da
una cooperativa edilizia.
L’acquisto
si deve riferire ad un’unità immobiliare realizzata
legittimamente, quindi in totale
rispondenza ai permessi ottenuti, al di fuori delle zone agricole.
L’immobile
deve avere una destinazione residenziale
non di lusso: non può quindi essere
accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L’alloggio
deve inoltre essere classificato in classe energetica A o B.
Per
poter accedere all’agevolazione, l’affitto a canone concordato
deve avvenire entro sei mesi
dall'acquisto. Il locatore e il
locatario non possono essere parenti
entro il primo grado.
Questo significa che non ha diritto alla deduzione del 20% un padre
che acquista una casa e la affitta a canone concordato al figlio.
Usufruisce
dell’agevolazione anche chi, invece di acquistare l’immobile, lo
realizza su un’area edificabile di sua
proprietà. In questo caso i sei
mesi entro cui procedere all'affitto a
canone concordato decorrono dal rilascio dell’agibilità
o dal momento in cui si è formato il
silenzio assenso.
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