APE 2015
CONTROLLI A CAMPIONE E OBBLIGO DI SOPRALLUOGO
CONTROLLI A CAMPIONE E OBBLIGO DI SOPRALLUOGO
Dal
primo ottobre 2015 sono in vigore le nuove norme sulla
certificazione energetica degli edifici, al fine di uniformare il
territorio italiano in materia di certificazione.
Ricordo
infatti, che i 3 decreti del 26 giugno 2015 riscrivono completamente
le regole della certificazione energetica.
Tra le
tante novità introdotte, non passano certo inosservate le misure
relative alla predisposizione di controlli a campione e i nuovi
obblighi di sopralluogo presso l’edificio da parte del tecnico
certificatore.
Il
legislatore, con le nuove disposizioni normative, ha voluto
certamente fornire maggiori garanzie in termini di qualità degli APE
e dei dati in esso contenuti ed anche tutelare la professionalità
dei tecnici impegnati nella certificazione energetica.
Il
decreto prevede che, al fine di garantire l’esplicazione di
un’attività di accertamento finalizzata al rilascio dell’APE, il
soggetto incaricato di redigere il documento, deve effettuare almeno
un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto
di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari
alla sua predisposizione.
Molto
spesso, in passato si rilasciavano APE basandosi semplicemente su
piante catastali degli immobili, senza effettuare sopralluogo o
verifica alcuna ed a prezzi “ridicoli” come quelli proposti per
esempio all'interno del sito Groupon. Con le nuove regole ciò non
sarà più possibile.
Il
tecnico deve effettuare almeno un sopralluogo e deve reperire e
verificare tutti i dati relativi a involucri verticali, stratigrafie,
infissi, impianti, etc.
Le nuove
linee guida prevedono che le Regioni, al fine dell’effettuazione
dei controlli, adottino piani e procedure per il controllo di
almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno
solare.
I
controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più
efficienti e comprendono tipicamente: l’accertamento documentale
degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di
cui alle Linee guida; le valutazioni di congruità e coerenza dei
dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i
risultati espressi; le ispezioni delle opere o dell’edificio.
Per
quanto riguarda le sanzioni per il certificatore energetico, il
decreto prevede: una sanzione a carico del certificatore
da 700 a 4.200 euro per APE non corretto; una
sanzione a carico del costruttore o del proprietario da 3.000
a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici
nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto.
Con
l'entrata in vigore del nuovo decreto, l'APE dovrebbe ritornare ad
essere un attestato importante ed indispensabile per un'abitazione,
soprattutto di nuova costruzione ed i certificatori saranno
sicuramente retribuiti per il loro lavoro e per la loro
responsabilità in maniera più congrua.contact@purarchitettura.it

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