IMMOBILE
DATO IN COMODATO AL FIGLIO
La
casa
che i genitori hanno prestato al figlio
affinché questi la destini ad abitazione della propria famiglia non
può più essere chiesta indietro:
questo perché la legge stabilisce che, se le parti non hanno
previsto alcun termine per la restituzione del bene, ma lo scopo è
quello di dare un tetto alla famiglia del figlio, la restituzione può
essere pretesa solo quando cessa detto scopo. Quindi
solo quando il figlio non ha più bisogno dell’immobile i genitori
possono riprenderselo. Le
recenti sentenze sanciscono che nell’ipotesi di concessione in
comodato di un immobile destinato a casa familiare, il comodante è
tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso
previsto nel contratto. Solo la prova di un urgente
e imprevisto bisogno del comodante
dà diritto a quest’ultimo a farsi restituire subito la casa.
La
legge prevedere tre diverse ipotesi:
-
se le parti hanno fissato un termine di scadenza nel contratto: il
comodato cessa a tale data; pertanto il comodatario dovrà restituire
immediatamente l’immobile;
-
non sempre il comodante e il comodatario fissano un termine ben
preciso: infatti è
pienamente lecito dare in prestito di un immobile anche oralmente,
senza bisogno di un contratto
scritto e senza pagare
l’imposta di registro.
In tal caso, il comodante può chiedere la restituzione della casa in
qualsiasi momento;
-
in assenza di termine indicato dalle parti nel contratto, è
possibile determinare indirettamente la durata del contratto, ad
esempio attraverso l’individuazione dello scopo per il quale il
bene è stato prestato, degli interessi e dalle utilità perseguite
dalle parti, allora il comodatario può trattenere per sé la casa
finché tale scopo non è venuto meno.
È
quest’ultimo il caso in cui l’immobile destinato a soddisfare le
esigenze abitative della famiglia del comodatario. La durata del
comodato è fissata fino a quando permangono le esigenze abitative
del figlio. Il comodante può esigere la restituzione immediata
solo se sopravviene un bisogno urgente e imprevisto.
Nel
caso di comodato con termine desumibile dallo scopo, il
comodante (il genitore) non può chiedere la restituzione
dell’immobile neanche se il comodatario (il figlio) si separa dal
coniuge se a quest’ultimo
il giudice intende assegnare la casa in quanto affidatario del
figlio. In questo caso, fino a quando permane l’assegnazione della
casa in forza della sentenza del tribunale, il comodante non può
pretendere la restituzione dell’immobile, anche se il matrimonio è
cessato.

Nessun commento:
Posta un commento