Certificazione energetica: nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE) in vigore da 1 ottobre 2015
La
principale novità è l’introduzione di un APE
unico per tutto il territorio nazionale,
con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno
adeguarsi entro due anni.
Il
nuovo APE dovrà contenere la prestazione
energetica globale dell’edificio, sia
in termini di energia primaria totale che di energia primaria non
rinnovabile; la qualità
energetica
del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per
il riscaldamento e il raffrescamento; i dati relativi all’uso di
fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia
esportata.
L’indice
di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non
rinnovabile, determinerà la classe energetica dell’edificio. Le
classi
energetiche passano
da sette a dieci,
dalla A4
(la migliore)
alla G
(la peggiore).
È confermata la validità di 10
anni
dell’APE.
Nell’APE
dovranno, inoltre, essere indicate le proposte
per
migliorare l’efficienza energetica
dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli
interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su
incentivi
di carattere finanziario per realizzarli.
Entro
il 1° ottobre 2015 l’Enea aggiornerà Docet,
il software semplificato per il calcolo delle prestazioni
energetiche.
Il
certificatore energetico
Il
decreto ricorda che l’APE deve essere redatto da un certificatore
energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013 e aggiunge che
il certificatore che redige l’APE “deve
effettuare almeno un sopralluogo
presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione,
al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua
predisposizione”.
Le
sanzioni per il certificatore energetico
Il
decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del Dlgs 192/2005,
relativo alle sanzioni
a carico del certificatore
(multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto), del direttore
dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione
dell’APE al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a
18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici
nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).
I
costi della certificazione energetica
Entro
180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Enea metterà
online una sezione del suo sito che darà indicazioni sulle
tecnologie (e sui relativi costi) per l’incremento della
prestazione energetica degli edifici e sugli incentivi nazionali e
regionali. Nel nuovo sito, inoltre, l’Enea fornirà le statistiche
sugli APE (numero di APE registrati, controllati, validati e loro
distribuzione per classe energetica) e una stima dei costi
medi della redazione degli APE.
Gli
annunci immobiliari
Il
decreto definisce uno schema
di annuncio di vendita e locazione che
uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici; per
fornire ai cittadini un quadro completo dell’immobile, in tale
schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica
parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la
relativa classe energetica corrispondente, e verranno usati degli
emoticon
per facilitare la comprensione ai non tecnici.
Il
SIAPE
Tutti
i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno
raccolti in un sistema informativo nazionale, denominato SIAPE,
che Regioni e province autonome avranno l’obbligo di utilizzare, e
che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli
impianti termici e dei relativi controlli. Il SIAPE sarà istituito
dall’Enea
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e sarà
raccordato ai catasti regionali degli impianti termici.
Successivamente si prevede di integrarlo anche con il catasto
degli edifici

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